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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 9 marzo 2016

Art. 4.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2000 )
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
I Comuni
”, sono inserite le seguenti: “
e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse,
” e le parole: “
e dall’
Sito esternoarticolo 108 del D.Lgs. 112/1998 ”, sono sostituite dalle seguenti: “
, dall’
Sito esternoarticolo 108 del d.lgs. 112/1998
e dall’
Sito esternoarticolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni
”.