Legge regionale 1 marzo 2016, n. 5
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)
Bollettino Ufficiale n. 5 del 9 marzo 2016
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2000 )
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
I Comuni
”, sono inserite le seguenti: “e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse,
” e le parole: “e dall’
articolo 108 del D.Lgs. 112/1998 ”, sono sostituite dalle seguenti: “, dall’
articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dall’
articolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni
”.