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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1

LEGGE SULLA CRESCITA

Bollettino Ufficiale n. 2 del 17 febbraio 2016

Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione crede fermamente nello sviluppo sostenibile della propria economia e vuole rafforzarne le peculiarità caratteristiche per portare l’economia regionale al livello di crescita ed eccellenza delle regioni europee più progredite.
2. La Regione istituisce una Cabina di Regia con il sistema camerale per l’individuazione delle priorità di azione e l’individuazione di un cronoprogramma degli interventi.
3. La Regione istituisce gli Stati Generali dell’economia quale momento di monitoraggio tra la Giunta regionale e il partenariato al fine di verificare l’andamento e l’efficacia dei programmi attivati.
4. La Regione intende sostenere in modo trasversale i processi di crescita socio economica culturale sulla base del principio per cui le politiche di coesione sociale sono parte caratterizzante della vera crescita. A tal fine promuove azioni in ogni iniziativa regionale che abbattano tutte le barriere, quelle architettoniche, quelle digitali e quelle sensoriali.
5. La valorizzazione economica della Liguria in molti suoi settori, ad esempio quello dei servizi alla persona, dell’edilizia, dell’agricoltura, avviene attraverso i processi di corretto utilizzo di manodopera. A tal fine la Regione promuove azioni interculturali che dall’accoglienza ai processi formativi di orientamento al lavoro consentano una crescente qualifica della manodopera.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La presente legge si prefigge l’adozione di misure urgenti per promuovere gli investimenti, la crescita e l’occupazione in un ambiente economico competitivo ispirato al rispetto delle regole, alla tutela del consumatore utente e alla protezione della salute e dell’ambiente. A tal fine la Giunta, le parti sociali e le componenti della società regionale sono chiamate a un confronto preventivo per condividere linee di azione e provvedimenti per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione in Liguria. Gli impegni reciproci assumono la forma di un patto pluriennale denominato “Patto per il lavoro e per il clima” , soggetto all’aggiornamento e al monitoraggio delle stesse parti firmatarie per verificare l’efficacia e l’impatto delle misure adottate in termini di sviluppo e occupazione. In particolare, la presente legge indica quali obiettivi per l’azione regionale:(1)

Alinea già modificato dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 e così successivamente modificato dall'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.

a) attuare la libera circolazione dei servizi e la libera attività economica, la tutela del mercato e la protezione dei diritti degli utenti di servizi pubblici e dei consumatori;
b) assicurare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, di energia e di comunicazione nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e sussidiarietà, dando priorità, in coerenza con l’articolo 170 del Sito esternoTrattato sul funzionamento dell’Unione europea , allo sviluppo e agli accessi al sistema portuale ligure quale terminale di origine e destinazione dei traffici lungo i corridoi europei Reno-Alpi e Scandinavia-Mediterraneo di cui al Sito esternoRegolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1315 (Sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la Sito esternodecisione n. 661/2010/UE );
c) rafforzare la ricerca impostata sull’eccellenza, sul merito delle persone, sulla internazionalizzazione promuovendo anche il raccordo con il mercato del lavoro, con le imprese e le professioni;
d) rilanciare il sistema economico-produttivo attraverso:
1) interventi nelle aree del territorio ad alta concentrazione di attività produttive, riqualificazione industriale, innovazione diffusa e nuova impresa tecnologicamente avanzata, nonché nascita e rafforzamento delle filiere e reti imprenditoriali;
2) ampliamento delle quote di mercato estero sia in chiave di singola azienda sia in termini di riposizionamento di settori e di attrazione di investimenti, in stretto raccordo con quanto sviluppato nell’ambito della strategia per ricerca e sviluppo;
e) affrontare la sfida ai cambiamenti climatici e accelerare la transizione ecologica, promuovendo l'azzeramento delle emissioni climalteranti per la neutralità carbonica, entro il 2050, e il passaggio al 100 per cento di energie rinnovabili entro il 2035, puntando alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni, all’efficienza energetica in particolare negli edifici industriali e residenziali attraverso il sostegno ad interventi in immobili, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla difesa della costa, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla riduzione del consumo della plastica, all’economia circolare e alla riduzione dei rifiuti; (2)

Lettera così sostituita dall'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.

f) finalizzare la formazione professionale alle esigenze delle imprese, anche attraverso il miglioramento dell’offerta formativa a partire dall’istruzione;
g) ridurre tempi e oneri per imprese e cittadini attraverso la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti strumentali e delle società regionali;
h) favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio;
i) sviluppare la sanità ligure, riaffermata la centralità delle strutture e dei servizi sanitari pubblici, anche attraverso la crescita di servizi privati di eccellenza e la sinergia con l’industria di qualità a sostegno dei servizi sanitari anche in collaborazione con le università italiane e straniere;
j) riordinare e innovare le misure di sostegno e i progetti finanziabili, per intero o parzialmente, con risorse pubbliche nei settori della cultura e dello spettacolo al fine di favorire lo sviluppo di tali settori anche mediante forme di sinergia tra i soggetti pubblici e privati che vi operano e gli operatori turistici;
l) favorire progetti formativi dell’autocontrollo da parte delle piccole e medie imprese all’interno delle modalità di autorizzazione e controllo delle attività delle piccole e medie imprese.
Art. 3
(Riorganizzazione del sistema regionale)
1. La Regione attua politiche di riorganizzazione di tutto il sistema regionale, dei propri enti e società partecipate per rivolgerne l’attività alle finalità e agli obiettivi della presente legge e renderne l’azione più efficiente ed incisiva.
Art. 4
(Risorse per la crescita)
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività necessarie per il perseguimento dei predetti obiettivi, la Regione opera in ottica di complementarietà sinergica tra le diverse fonti di finanziamento, comprese quelle statali e comunitarie, in osservanza dei vincoli e delle modalità di utilizzo vigenti per evitare la frammentazione delle stesse concentrandoli su ambiti strategici individuati.
2. La Giunta regionale, per orientare le risorse disponibili all’attuazione degli obiettivi della presente legge, è autorizzata a rimodulare la spesa programmata, anche avviando, ove necessario, le procedure di definanziamento ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale destina al finanziamento delle misure della presente legge e, in particolare, al Fondo di cui all’articolo 10 le risorse derivanti dalla riduzione dei costi conseguenti alla razionalizzazione degli affitti passivi e quelle derivanti dalla vendita del patrimonio regionale non destinato a fini istituzionali.
4. Al fine di incrementare le risorse destinate agli interventi della presente legge la Regione, in collaborazione con il sistema camerale, istituisce uno sportello di cooperazione territoriale finalizzato anche alla divulgazione delle opportunità di finanziamento e alla costruzione di progetti e partenariati europei.
Art. 5
(Agevolazioni fiscali per le imprese)
1. La Regione adotta misure di agevolazione fiscale in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), anche tramite l’esenzione totale dalla medesima fino ad un massimo di cinque anni, a beneficio di determinati settori produttivi.
Art. 6
(Libertà di impresa)
1. La Regione, sentite le categorie dell’impresa e del lavoro, individua le norme che costituiscono barriere di accesso o misure di effetto equivalente non giustificate sulla base dei principi di necessità e proporzionalità e semplifica la normativa regionale abrogandole o modificandole. Per le materie di competenza statale, la Regione propone la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 .
2. La Regione rispetta e attua i principi in materia di crescita, di libertà di esercizio dell’attività economica, di tutela della sicurezza e di protezione dell’ambiente e a tale scopo ritiene che vadano eliminati, laddove presenti nelle proprie normative regionali, eventuali vincoli ingiustificati qualora siano di ostacolo alla libertà di iniziativa privata.
Art. 7
(Attrazione degli investimenti produttivi)
1. Allo scopo di promuovere la crescita e l’occupazione, favorendo l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di attività di imprese e reti d’impresa localizzate in Liguria, la Regione può stipulare Accordi di Localizzazione con imprese che investano in nuove attività produttive e turistiche, nonché nel terziario e che assumano l’obbligo di mantenere l’insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa comunitaria.
2. Tali Accordi possono prevedere, oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 5, nei limiti delle disponibilità di bilancio della Regione, anche attraverso un coordinato utilizzo dei fondi europei, sostegni economici alle imprese a fronte di spese quali:
a) costi per la creazione di nuovi posti di lavoro;
b) costi per la realizzazione di nuovi insediamenti.
3. L’entità e la procedura di concessione delle agevolazioni sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, sulla base dei seguenti elementi: qualità ed entità dell’investimento, dimensioni del volume d’affari dell’impresa, impatto occupazionale diretto e indotto con particolare riferimento all’occupazione qualificata.
4. Gli Accordi possono, inoltre, riguardare progetti di insediamento in aree di disponibilità pubblica finalizzate all’insediamento d’impresa. A tal fine per le aree e gli immobili a destinazione produttiva di proprietà di Regione Liguria o sue società controllate, la Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici, individua modalità flessibili di messa a disposizione alle imprese con meccanismi che garantiscano, da un lato, il rientro finanziario e patrimoniale del valore di tali aree e, dall’altro, favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria dei piani industriali di insediamento delle imprese stesse.
5. In caso l’Accordo non sia rispettato in tutto o in parte, si provvede al recupero delle quote corrispondenti con gli interessi di legge.
6. La Regione si impegna a indicare tempi certi per l’erogazione dei sostegni economici garantendo il rispetto del principio di certezza del diritto.
7. La Regione definisce un Programma di internazionalizzazione che preveda attività mirate ad aumentare le potenzialità di insediamento di imprese estere e attrarre flussi di capitale per investimenti nel territorio regionale, utilizzando a tal fine risorse disponibili nell’ambito della programmazione comunitaria.
8. La Regione, al fine di un’efficace azione di attrazione di investimenti in Liguria, promuove azioni di coordinamento fra i soggetti pubblici e privati istituzionali e mette a disposizione strumenti finanziari e competenze, anche attraverso le sue società controllate.
Art. 8
(Misure per la creazione di impresa)
1. Allo scopo di rilanciare la propensione all’imprenditorialità, la Regione intende supportare lo sviluppo di nuove iniziative sostenendo la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up, in sinergia con il sistema camerale avvalendosi delle buone pratiche attivate sul territorio, nei limiti delle disponibilità stabiliti dal bilancio regionale, anche mediante l’adozione di misure ai sensi dell’articolo 5.
2. La Regione promuove il coordinamento degli strumenti e i luoghi in cui si supporta la concretizzazione e la valorizzazione di nuove idee di business e start up. La Regione sostiene la nascita di nuove imprese, l’innovazione produttiva, il trasferimento tecnologico, l’applicazione economica della ricerca tramite la creazione e la gestione di poli scientifici e tecnologici per favorire la costituzione di laboratori e facilities tecnologiche di altissimo valore aggiunto che possono diventare strutture di riferimento regionali e nazionali in settori strategici.
3. La Regione persegue una visione di sviluppo industriale basata anche su realtà ad alto valore aggiunto che non hanno bisogno di grossi spazi, ma necessitano di personale altamente qualificato, bassi costi di gestione, piattaforma di comunicazione dati ad alta efficienza ed infrastruttura di trasporti di prim’ordine. A tal fine la Regione favorisce l’insediamento e lo sviluppo delle imprese ad alta tecnologia (high-tech) che assumono un ruolo primario di crescita economica e tecnologica, privilegiando un’occupazione altamente qualificata.
4. Al fine di creare un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, la Regione introduce una specifica premialità nei bandi regionali per il finanziamento di tali imprese e promuove azioni con l’obiettivo di favorire la ricerca, l’avvio e il consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico favorendo la nuova proprietà intellettuale in particolare nel comparto high-tech.
Art. 9
(Nuovi strumenti per l’accesso al credito e al capitale di rischio)
1. La Regione per il rilancio del sistema produttivo intende rafforzare l’accesso della generalità delle micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico agli strumenti necessari per realizzare una diversificazione delle fonti di finanziamento e allentare i vincoli finanziari che ne mettono a rischio la continuità e ne rallentano lo sviluppo.
2. A tal fine la Regione si attiva per favorire l’accesso delle imprese agli strumenti innovativi di finanziamento in capitale di credito e in capitale di rischio sul mercato, con modalità appropriate alle caratteristiche e alle esigenze di ciascuna dimensione aziendale, anche in un’ottica di riduzione di costi per le imprese, orientando opportunamente le misure attuative della programmazione comunitaria e operando una razionalizzazione degli strumenti finanziari già attivati con risorse regionali o comunitarie.
3. A tal fine la Regione promuove una riforma della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E.) e della sua controllata Ligurcapital S.p.A. con l’obiettivo di adeguare gli strumenti alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari e di creare le condizioni per l’avvio e la gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati, tali da garantire gli obiettivi previsti dal presente articolo.
4. Per rendere maggiormente semplificato e flessibile l’accesso a contributi e finanziamenti da parte delle imprese la Regione può, sentite le categorie imprenditoriali di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 1 (Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri), promuovere la razionalizzazione dei fondi regionali agevolativi, anche utilizzando la sovvenzione globale, con il prioritario obiettivo di massimizzare la leva finanziaria a valere sulle risorse pubbliche.
Art. 10
(Fondo strategico regionale)
1. La Regione promuove la costituzione di un Fondo strategico regionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali. Gli interventi del Fondo potranno operare sia direttamente, quale cofinanziamento o garanzia degli interventi di altri operatori e/o altre istituzioni, o per il tramite di specifici veicoli societari, fondi di investimento o altri strumenti finanziari.
2. La gestione del Fondo è assegnata alla FI.L.S.E. o a sua controllata. Il Fondo può essere costituito ed implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi nazionali e comunitari, da fondi rotativi esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate.
3. Al fine di accrescerne la produttività e la leva finanziaria il Fondo può essere utilizzato per consentire l’emissione di strumenti di debito e l’assunzione di finanziamenti, sia da istituzioni comunitarie o nazionali che sul mercato privato.
4. Il Fondo può, inoltre, attraverso il soggetto gestore, assumere partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di rilevante interesse regionale in termini di operatività, rilevanza settoriale, livelli occupazionali, entità e fatturato, innovatività, nonché funzionali alla stipula degli Accordi di cui all’articolo 7, caratterizzate da adeguate prospettive di redditività e con significative prospettive di sviluppo. Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento cui l’intermediario finanziario sia autorizzato a partecipare.
5. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l’approvazione il provvedimento riguardante le disposizioni attuative del Fondo, nonché le forme di vigilanza e valutazione sull’andamento della gestione.
Art. 11
(Azioni strategiche in materia di agricoltura, comparti ad essa collegati e rivitalizzazione delle aree interne)
1. La Regione opera nel comparto agricolo, forestale e della pesca concentrando le risorse finanziarie, soprattutto quelle afferenti il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEASR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e le proprie attività di supporto a favore del sistema delle imprese e dei territori.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l’aumento della dimensione fisica delle imprese, la loro competitività, la loro capacità di operare in rete o all’interno di specifiche filiere, la loro presenza attiva sui mercati, la promozione dei prodotti regionali e la loro qualità, lo sviluppo di nuove imprese agricole o forestali, l’incentivazione dei giovani agricoltori nella titolarità d’impresa, nonché il rafforzamento delle misure volte a consolidare la funzione di presidio territoriale delle imprese agricole o forestali operanti nelle zone svantaggiate della Liguria o in zone con particolari vincoli ambientali.
3.La Regione, altresì, adotta:
a) misure volte a facilitare la razionalizzazione e la riconversione delle aziende agricole alle nuove esigenze produttive e del mercato, nel rispetto comunque del patrimonio olivicolo regionale;
b) procedimenti amministrativi semplificati in materia di zootecnia e di apicoltura;
c) disposizioni per l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione del sistema regionale di antincendio boschivo;
d) misure volte alla semplificazione degli aspetti normativi connessi alla protezione della fauna omeoterma e al prelievo venatorio.
4. La Regione promuove la valorizzazione delle aree interne sia tramite il finanziamento dell’associazione di piccoli comuni, sia tramite lo sviluppo delle reti telematiche e misure ulteriori quali il sostegno alla permanenza dei piccoli insediamenti commerciali ed artigianali, creando apposite e necessarie aree di mercato locale, utili alla promozione e alla vendita locale del prodotto agroalimentare.
Art. 12
(Interventi in materia di cultura e spettacolo)
1. La Regione provvede alla semplificazione, alla razionalizzazione e all’innovazione dei criteri e delle procedure per il sostegno regionale di enti, progetti e interventi in materia di cultura e spettacolo.
2. La revisione di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle seguenti disposizioni:
a) il sostegno ordinario è commisurato esclusivamente all’entità degli aiuti fissati dallo Stato;
b) i contributi eccedenti rispetto a quelli di cui alla lettera a) possono essere concessi nel rispetto di criteri stabiliti dalla Giunta regionale basati sulle seguenti condizioni:
1) sulla più estesa diffusione sul territorio regionale delle iniziative;
2) sul coinvolgimento, sviluppato anche sotto forma di reti, di una pluralità di enti, pubblici o privati, o realtà territoriali;
3) sull’innovatività e sulla qualità delle iniziative;
4) sulla capacità di incidere sullo sviluppo turistico ed economico del territorio, anche contribuendo alla promozione delle attività svolte dalla Regione Liguria fuori dall’ambito regionale.
3. La Regione promuove e sostiene il teatro dialettale ligure garantendone un’ampia diffusione delle iniziative.
Art. 13
(Brand turistico ligure nel mondo)
1. La Regione intende potenziare i flussi turistici e favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria, attraverso:
a) la creazione di una stazione integrata di traffico internazionale dalla quale partano collegamenti veloci di eccellenza;
b) lo sviluppo della Regione Liguria e/o di alcune sue componenti turistiche significative come brands di eccellenza da promuovere internazionalmente;
c) il rafforzamento e la rivisitazione del marketing istituzionale non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto internazionale con la ricerca mirata di mercati di nicchia e di qualità;
d) lo sviluppo attraverso azioni coordinate della qualità dei servizi ricettivi e balneari offerti;
e) lo sviluppo delle conoscenze linguistiche degli addetti in tutti i settori e soprattutto quelli turistici;
f) la rivisitazione della formazione turistica da parte delle scuole alberghiere, degli istituti dedicati e di altri centri di formazione con particolare attenzione al raccordo pubblico/privato;
g) il riuso di aree di grande pregio in funzione dell’attività turistica attraverso progetti di reale fattibilità economica e strategica;
h) la mobilità regionale da sviluppare anche in chiave turistica;
i) la riorganizzazione delle professioni turistiche;
j) la promozione integrata dell’artigianato di eccellenza quale elemento fondamentale per la valorizzazione della Liguria anche dal punto di vista turistico.
2. La Regione promuove, anche in accordo con i soggetti pubblici e privati, la realizzazione di stazioni intermodali al servizio dei comparti crocieristico e turistico, che possano garantire un miglioramento dei collegamenti anche in aggiunta agli ordinari servizi del trasporto pubblico locale.
Art. 14
(Azioni strategiche in materia di formazione e lavoro)
1. La Regione, in collaborazione con il sistema camerale e avvalendosi dei sistemi di rilevazione del mercato del lavoro e delle buone pratiche individuate, al fine di prevedere strumenti innovativi e flessibili per collegare la programmazione formativa alle esigenze delle imprese:
a) promuove sedi stabili di confronto per comprendere tendenze e bisogni del mercato del lavoro e raccogliere proposte da considerare nell'azione regionale;
b) attiva meccanismi di premialità a favore delle imprese disponibili a realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro che consentano agli studenti di effettuare un periodo di esperienza lavorativa;
c)procede all’accreditamento di servizi per l’impiego gestiti da soggetti privati al fine di garantire al cittadino la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell’ambito di una rete di operatori qualificata;
d) introduce inte rventi formativi per favorire l’apertura di nuove imprese destinati sia ai giovani, sia agli adulti fuoriusciti dal mercato del lavoro;
e) promuove per i giovani in servizio civile una formazione rivolta alla tutela ambientale e alla conservazione del territorio finalizzata all’inserimento nel volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.
Art. 15
(Infrastrutture strategiche per la Liguria 2020)
1. La Regione attua la strategia macroregionale alpina anche attraverso forme stabili di cooperazione territoriale transfrontaliera volte a restituire centralità al Sud Europa come area di scambio, di traffico e di produzione e distribuzione di energia alternativa, in coerenza con la politica di potenziamento della rete di trasporto marittimo.
2. La Regione, anche con opportune alleanze di traffico, cura ogni azione per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la mobilità delle merci e delle persone, e segnatamente: la diga portuale di Genova, il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Andora-Ventimiglia, la gronda autostradale, il Terzo valico dei Giovi, la Pontremolese, il tunnel della Fontanabuona, un nuovo terminale/area logistica nel porto di Genova che consenta l’utilizzo delle aree dismesse, una stazione intermodale di turismo passeggeri treno/aereo/nave con funzioni turismo e crociere, il potenziamento dello scalo aeroportuale di Genova.
3. Allo scopo di sviluppare i traffici, semplificando le procedure amministrative e assicurando la certezza del quadro normativo, per la realizzazione delle infrastrutture della rete centrale europea dei trasporti ricadenti nel territorio regionale si applicano i seguenti principi:
a) la Regione promuove ogni azione possibile, incluse le agevolazioni fiscali, affinché le amministrazioni pubbliche preposte alla costruzione, gestione, regolazione e finanziamento delle infrastrutture e dei traffici ispirino la propria azione alla promozione dell’attività di impresa e alla celere realizzazione degli investimenti;
b) la Regione non emana norme potenzialmente lesive dei principi di concorrenza e libero mercato. Le disposizioni regionali normative o regolamentari già esistenti che prevedono forme di autorizzazione, pareri, nulla osta, in materia di logistica e di infrastrutture strategiche di connessione, vanno interpretate in modo restrittivo e in ogni caso non devono condurre ad effetti contrastanti con i principi generali affermati dal diritto comunitario;
c) al fine di potenziare la portualità ligure, la Regione attua intese con l’Agenzia delle dogane affinché le procedure di controllo delle merci imbarcate, sbarcate o in transito nei porti liguri siano effettuate in tempi competitivi con i maggiori scali europei.
4. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico ligure e di favorire la crescita dei traffici e la promozione dell’intermodalità lungo i corridoi europei, la Giunta regionale procede:
a) ad approvare un piano strategico regionale della portualità nell’ambito del quale sono individuate adeguate modalità di coordinamento e gestione del sistema portuale ligure, anche eventualmente con la promozione di una entità giuridicamente autonoma con la partecipazione delle Autorità portuali di Genova, Savona e La Spezia opportunamente coordinata con il Governo centrale, la Regione Liguria e le Regioni Piemonte e Lombardia;
b) a promuovere intese con le Regioni del Nord-Ovest per attuare una strategia macroregionale alpina anche attraverso forme stabili di cooperazione territoriale transfrontaliera.
5. La Regione formula proposte nelle sedi competenti per la creazione di una zona franca nell’area portuale, intermodale e industriale di Genova in attuazione del Sito esternodecreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 1991, n. 202 .
Art. 16
(Economia del mare)
1. La Regione riconosce l’economia del mare come elemento strategico per la Liguria e promuove azioni di rilancio del settore nautico e correlate attività imprenditoriali.
2. La Regione promuove, altresì, attività di internazionalizzazione delle imprese del settore nautico, anche in affiancamento delle istituzioni locali, al fine di migliorare i rapporti internazionali e sviluppare nuove opportunità per gli operatori del comparto
Art. 17
(Trasporto pubblico locale)
1. La mobilità regionale è un servizio di interesse economico ai sensi degli articoli 14 e 106 del Sito esternoTrattato sul funzionamento dell’Unione europea . La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre a fissare condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di assicurare il funzionamento di tale servizio, anche mediante interventi finalizzati ad automatizzare il pagamento ed il controllo dei titoli di viaggio, secondo principi di economicità aziendale, efficienza economica del settore e coesione sociale e territoriale.
2. Per garantire la sostenibilità e la qualità del servizio sul territorio, la Regione può sottoscrivere accordi con gli enti locali finalizzati a razionalizzare ed efficientare i costi dell’esercizio anche attraverso investimenti sul rinnovo del parco mezzi e le politiche del personale.
3. La Regione favorisce e promuove l’integrazione tra il servizio pubblico svolto dagli autoservizi pubblici di linea e gli autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni allo scopo di rendere il trasporto pubblico locale maggiormente efficiente, efficace ed economico.
Art. 18
(Misure per il rafforzamento delle fasi di progettazione e finanziamento di opere pubbliche di particolare rilievo)
1. Al fine di individuare le soluzioni ottimali, di assicurare maggiore certezza dei tempi di realizzazione, nonché di promuoverne l’accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate, per la realizzazione di opere ritenute dalla Giunta regionale di particolare rilievo, la Regione definisce le procedure per una esaustiva forma di dibattito pubblico sulla base di un adeguato livello di progettazione.
2. La Regione promuove il ricorso a tecniche di finanziamento di infrastrutture mediante capitali privati e il ricorso all’istituto della finanza di progetto.
Art. 19
(Appalti pubblici come strumento di crescita)
1. La Regione, anche quale centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, attua politiche di semplificazione in materia di appalti pubblici nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Sito esternodirettive 2004/17/CE e Sito esterno2004/18/CE ) e successive modificazioni e integrazioni e dando diretta applicazione ai principi generali di cui alle Sito esternodirettive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE e Sito esterno2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva Sito esterno2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE.
2. La Regione, nell’esercizio del proprio ruolo di centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, assume le iniziative necessarie per costituire un efficace sistema a rete sul territorio per la gestione degli appalti e della contrattualistica pubblica, in considerazione del ruolo strategico delle commesse pubbliche per il rilancio dell’economia, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico.
3. Il sistema regionale degli appalti è volto ad assicurare, anche garantendo le adeguate sinergie professionali ed economiche, trasparenza, rapidità di azione e certezza delle procedure ed un costante confronto con le associazioni di categoria interessate.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce, con apposita deliberazione della Giunta regionale, un tavolo permanente di raccordo tra la stazione unica appaltante regionale (SUAR) di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, e le stazioni appaltanti della Città metropolitana di Genova, delle province liguri e del Comune di Genova.
5. Al fine di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, la Regione predispone accordi con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni, che nello svolgimento delle proprie procedure d’appalto in materia di opere e lavori pubblici ed acquisizione di servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario per i servizi e le forniture e a 500.000,00 euro per i lavori, venga privilegiato, quale criterio di selezione delle offerte, il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che sia effettuata, anche negli appalti di minore entità, una valutazione in merito alla suddivisione in lotti.
Art. 20
(Misure di incentivazione e semplificazione per il recupero, la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
1. La Regione adotta misure per incentivare il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato, nonché la rigenerazione urbana, nel rispetto dei valori paesaggistici e delle normative di tutela ambientale e di efficienza energetica delle costruzioni.
2. La Regione assume, altresì, iniziative per supportare i comuni nell’attività di pianificazione urbanistica e paesaggistica, mediante convenzioni per la predisposizione dei piani urbanistici comunali, la messa a disposizione di dati territoriali e documentazione in formato digitale ed emanazione di linee guida in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica.
3. La Regione assume iniziative per supportare i comuni e le Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE) nella gestione del patrimonio, improntata a criteri di economicità ed efficienza, dell’edilizia residenziale sociale e della relativa utenza, anche attraverso strumenti digitali.
4. La Regione provvede alla revisione della normativa regionale, relativa agli oneri posti a carico degli interventi di edilizia residenziale finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, in modo da concentrare le relative risorse presso il bilancio regionale per la programmazione di tali interventi.
5. La Regione promuove azioni ed interventi per la valorizzazione del patrimonio pubblico avuto riguardo anche alla razionalizzazione e programmazione degli interventi di edilizia scolastica.
Art. 21
(Misure per la valorizzazione e la fruizione delle aree demaniali marittime)
1. Al fine di valorizzare le aree demaniali marittime e la loro fruizione la Regione adotta misure atte a favorire la realizzazione di interventi di difesa dall’erosione costiera e il ripascimento delle spiagge, nonché per migliorarne le condizioni di accessibilità.
2. La Regione promuove lo sviluppo e la tutela delle attività operanti sul demanio marittimo che offrano le maggiori garanzie di servizio al pubblico e che assicurino un proficuo uso delle aree demaniali anche attraverso diverse modalità di destagionalizzazione.
Art. 22
(Misure per la promozione dell’attività d’impresa nel comparto Sanità)
1. La Giunta regionale promuove gli investimenti e le attività d’impresa per l’erogazione di servizi sanitari, disciplinando anche le forme e le modalità di monitoraggio, verifica e valutazione.
2. La Giunta regionale predispone uno o più disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione del comma 1.
3. La Regione favorisce accordi per l’integrazione tra offerta turistica e servizi sanitari.
Art. 23
(Efficienza energetica negli edifici residenziali)
1. La Giunta regionale promuove il miglioramento dell’efficienza energetica in raccordo con la disciplina europea e gli obiettivi prioritari 2020 avviando un programma pluriennale per il sostegno degli interventi su immobili residenziali pubblici e privati con priorità alle iniziative con maggiore impatto sul risparmio energetico.
2. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, adotta le modalità attuative per attivare una misura di sostegno finanziario rivolta ai condomini prevedendo erogazione di contributi a fondo perduto a parziale copertura dei costi degli interventi di risparmio ed efficientamento energetico.
Art. 24
(Sviluppo del digitale in Liguria)
1. La Regione favorisce l’economia locale, il commercio e l’industria, incluse le attività portuali, mediante il miglioramento dell’infrastruttura digitale e la creazione di competenze e tecnologie nel campo della cyber security, intesi entrambi come fondamentale motore di sviluppo e progresso da attuarsi anche attraverso l’utilizzo di Liguria Digitale S.c.p.A..
2. La Regione intende perseguire il miglioramento della qualità della regolazione e la semplificazione del quadro normativo complessivo, incentivando anche lo sviluppo e l’applicazione dell’innovazione tecnologica e dell’utilizzo degli strumenti telematici a supporto della semplificazione. A tal fine la Giunta regionale adotta un piano per la digitalizzazione delle procedure amministrative regionali e degli enti strumentali della Regione, nonché delle società regionali in house rivolte a cittadini e imprese. permettendo loro di accedere con facilità di interagire dinamicamente con i relativi servizi.
3. La Regione, inoltre, si pone l’obiettivo della massima diffusione dell’alfabetizzazione digitale sviluppando progetti per tutte le fasce di età in modo specifico sul sistema di istruzione e di formazione, con l’obiettivo di eliminare il gap nella cultura digitale.
4. La Regione opera allo scopo di consentire che i cittadini, i turisti e le imprese possano realizzare i loro obiettivi usufruendo di servizi avanzati grazie ad una piattaforma di servizi digitali integrati all’avanguardia, capace di soddisfare le specifiche esigenze.
Art. 25
(Misure per la ricerca scientifica e la formazione universitaria)
1. La Giunta regionale procede ad una complessiva revisione dei criteri di collaborazione e finanziamento dell’Università, degli enti di ricerca e dei centri di ricerca promuovendo l’eccellenza, il merito, l’innovazione scientifica e tecnologica e dei metodi di didattica nei settori scientifici. In particolare saranno attuate misure per l’attrazione di ricercatori stranieri ed italiani che operano presso istituzioni scientifiche straniere, la collaborazione tra gli organismi di ricerca liguri ed i centri di ricerca di altri paesi, lo sviluppo di collaborazioni e sinergie tra centri di ricerca e imprese nei settori di specializzazione del territorio.
2. La Giunta regionale promuove iniziative che coinvolgano docenti o ricercatori italiani che hanno conseguito risultati all’estero o fuori regione nei settori considerati strategici, avuto riguardo alla storia e alle caratteristiche dell’economia ligure comunque con lo scopo di assicurare l’eccellenza e il merito.
3. La Giunta regionale promuove la ricerca con università italiane e straniere e con imprese attraverso specifici dottorati di ricerca o assegni di ricerca affinché tale attività sia svolta anche presso enti privati, autorità indipendenti o autorità amministrative.
4. La Giunta regionale sostiene il potenziamento delle attività dell’Istituto Italiano di Tecnologie (IIT) anche al fine di rafforzare le collaborazioni tra quest’ultimo e il tessuto produttivo ligure con l’obiettivo di sviluppare progetti congiunti di alta valenza tecnologica. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi delle competenze di IIT per costituire panel di valutazione tecnica delle iniziative che intende lanciare nel campo high-tech.
Art. 26
(Semplificazioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA))
1. La Regione persegue una politica per la crescita sostenibile e rivede le proprie normative in campo ambientale nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia riorganizzando le proprie procedure in modo da evitare duplicazioni ed aggravanti procedurali e provvedendo ad unificare all’interno della procedura di VIA le procedure e le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione degli interventi soggetti a tale procedura.
Art. 27
(Monitoraggio)
1. Annualmente la Giunta regionale provvede al monitoraggio, sulla base di indicatori quantitativi e misurabili, dell’attuazione in termini di efficacia ed impatto delle misure contenute nella presente legge attraverso una valutazione degli esiti e delle ricadute sull’economia regionale ed attuando il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico territoriale. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria apposita relazione sui risultati del monitoraggio.
2. Vengono convocati gli Stati Generali dell’economia quale momento di confronto ed approfondimento tra Giunta regionale e partenariato al fine di verificare l'andamento e l'efficacia dei programmi in corso, ipotizzare le eventuali revisioni da attuare, confrontarsi sulle riforme necessarie, individuare in modo condiviso un'agenda di priorità da realizzare nel breve periodo, analizzare le buone pratiche esistenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale definisce la composizione degli Stati Generali chiamando a parteciparvi le associazioni regionali di categoria e le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 1/2012 , gli ordini professionali e i rappresentanti del Terzo Settore. Potranno essere invitati a portare il proprio contributo progettuale per singoli punti specifici anche altri soggetti pubblici e privati.
Art. 28
(Norma finanziaria)
1. Agli effetti economici e finanziari derivanti dall’attuazione delle misure delineate dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dalle annuali leggi regionali di stabilità e dalle correlate leggi di bilancio.
Art. 29
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore: