Art. 170.
(Norme transitorie)
1. Nell’ambito delle leggi di riordino di cui all’articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l’anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento. Per gli anni 2021, 2022, 2023 la percentuale è pari al 70 per cento, e così anche per il triennio 2024-2026.
(10) Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30, successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19.
3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla
l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all’emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
5. Nei bandi per l’erogazione delle risorse di cui al “Fondo per la promozione delle associazioni comunali” istituito dall’
articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l’assunzione di personale che in base agli accordi di cui all’articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.
6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, 20, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46
della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull’attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse. Durante il regime di proroga, nelle more dell’adozione del piano faunistico – venatorio, di cui all’
articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico – venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana.
(1) Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .
7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell’ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2,
della l.r. 8/2014 fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi.
(7) Comma così modificato dall'art. 35 della l.r. 30 dicembre 2015, n. 29 .
8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.