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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 97.
(Norme transitorie)
1. In attesa dell’adeguamento delle norme in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, Sito esternocomma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), al fine di garantire la continuità dei servizi le province e la Città metropolitana di Genova prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nei servizi per l’impiego fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del combinato disposto dell’Sito esternoarticolo 15, comma 6 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2015, n. 125 e dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, Sito esternodel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 ottobre 2013, n. 125 .
2. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2 bis, della l.r. 33/2014 , come modificato dalla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2016.
3. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 7, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, già introitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai comuni interessati da procedure di svincolo già concluse, che le utilizzano sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità operative ai fini dello svolgimento delle attività della Commissione di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’Sito esternoarticolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.