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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 93.
1. L’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 36
(Controllo della fauna selvatica)
1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all’esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.
2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti:
a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;
b) guardie volontarie di cui all’articolo 48, comma 2, munite di licenza per l’esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;
c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.
3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla Sito esternol. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all’Sito esternoarticolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.
5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato.
6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della Sito esternolegge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l’abbattimento.”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.