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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 91.
1. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l’approvazione del” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approva il”.
2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell’anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “che ha validità annuale”.
3. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sentita la Commissione consiliare competente per materia è autorizzata ad approvare” sono sostituite dalla seguente: “approva”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.