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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 84.
(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Determinazione del contributo di concessione edilizia))
1. Alla Tabella dell’Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- la voce: “INCENTIVO COMUNALE PER L’INDUSTRIA” della sigla C2 è sostituita dalla seguente: “INCENTIVO COMUNALE PER INDUSTRIA E ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE” e la correlativa percentuale: “0 – 50%” è sostituita dalla seguente: “20 – 50%”;
- la denominazione della voce: “DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” è sostituita dalla seguente: “DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”;
- nella voce denominata: “QUOTA APPLICABILE RISPETTO ALLA NUOVA COSTRUZIONE” la percentuale: “10-60%” è sostituita dalla seguente: “10-50%”.
2. La nota 4.2 “Incentivo per l’industria e per altre categorie di funzioni (C2 – C3)” dell’Allegato B della l.r. 25/1995 e e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“4.2 Incentivo per l’industria e le attività turistico-ricettive (C2) e per altre classi di funzioni (C3)
In funzione dei propri obiettivi di politica economica e sociale, il Comune stabilisce uno sgravio degli oneri per gli interventi relativi alle classi di funzioni per l’industria (industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all’ingrosso di merci) e le attività turistico-ricettive (ospitalità e ricettività alberghiera, all’aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia), partendo dal livello minimo obbligatorio del 20% di cui alla voce C2 della Tabella Allegato B sino al massimo consentito del 50%, purché valuti che ciò sia compatibile con il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle urbanizzazioni.
Lo sgravio è espresso in percentuale dell'intera voce B (quota opere di urbanizzazione e aree e relative sottovoci) e per le altre classi di funzioni (C3) può variare da 0 a 30%.
Esso deve essere esteso a tutti gli interventi relativi a quella categoria funzionale e non può essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.