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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 72.
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2014 )
1. L’articolo 8 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
(Norme procedurali)
1. Il titolare dell’agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all’articolo 7, comma 1, deve:
a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione;
b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.
2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvederà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, commi 3 e 4, Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La chiusura definitiva dell’attività di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell’agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all’inoltro alla Regione per l’aggiornamento del sistema Infotrav.”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.