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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 71.
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 7/2014 )
1. L’articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
(Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. Per l'esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l‘istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell’agenzia di viaggio.
2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell’Unione Europea.
3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente comunicata allo SUAP di cui al comma 1.
4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
5. L’apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione Europea é subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:
a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;
b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.