Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 40.
(Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
1. L’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
(Istituzioni di interesse regionale)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle Istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale.
2. Sono iscritti d’ufficio al Registro di cui al comma 1:
a) l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova;
b) la Società Ligure di Storia Patria;
c) l'Accademia Lunigianese di Scienze "G. Capellini";
d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore;
e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere;
f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri;
g) le altre istituzioni già iscritte al Registro di cui al comma 1 al 31 dicembre 2015.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento di nuovi soggetti ai fini dell’iscrizione di cui al comma 1.
4. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10 e a tal fine la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione degli stessi.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 2).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.