Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 4.
(Modifica all’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))
1. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “iscritti nell’elenco speciale di cui all’Sito esternoarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010 e operanti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo di cui all’Sito esternoarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 2).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.