Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 38
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2006 )
1. L’articolo 9 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
(Mediateca regionale)
1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.
2. La mediateca:
a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;
b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;
c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.
4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 2).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.