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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 35.
(Modifiche all’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))
1. Al comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fino alla data del 1° marzo 2016” sono soppresse.
2. Al comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni” sono inserite le seguenti: “fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“6 bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.”.
4. Al comma 7 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fino al 31 dicembre 2015” sono soppresse.
5. Alla fine del comma 7 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).

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Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

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Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.