Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 31 dicembre 2015

Art. 30.
(Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190 ))
1. L'atto di conferimento di incarichi presso le pubbliche amministrazioni è nullo, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell’ipotesi in cui la Regione lo abbia conferito in presenza di dichiarazioni attestanti una causa di inconferibilità.
2. L'atto di conferimento di incarichi è inefficace, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell’atto di conferimento dell’incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.
3. I Responsabili per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, di cui alla Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la nullità degli incarichi conferiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.
4. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell’articolo 18 del suddetto decreto legislativo, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:
a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vice Presidente;
b) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è sostituito dal Vice Presidente;
c) la Giunta regionale è sostituita dal suo Presidente;
d) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è sostituito dal suo Presidente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 2).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel frattempo abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'articolo 35, comma 9 della l.r. 29/1994 , consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, sostituendo l'articolo 36, comma 2 della l.r. 29/1994 , consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando dall'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”.