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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009, N. 49 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO – EDILIZIO)

Bollettino Ufficiale n. 22 del 23 dicembre 2015

Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole “
10.000 metri cubi,
” sono inserite le seguenti: “
anche mediante realizzazione di più edifici,
”;
- le parole: “
nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale
”, sono sostituite dalle seguenti: “
nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio;
- l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i limiti di cui al presente comma mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole: “
edificabili in base ai piani urbanistici comunali vigenti ed a quelli operanti in salvaguardia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dotate delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’
articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25
(Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni
”;
- dopo le parole: “
del titolo edilizio,
”, sono inserite le seguenti: “
alla realizzazione delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle di urbanizzazione secondaria nella misura corrispondente al carico urbanistico previsto dall’intervento, nonché
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora prevedano l'insediamento della destinazione d'uso residenziale, possono essere assentiti soltanto in aree ove la destinazione d’uso residenziale è ammessa dal piano urbanistico vigente o da quelli operanti in salvaguardia e, ove si tratti di aree agricole ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo E, anche se dotate delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui all’articolo 7, comma 1, punto 4, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole: “
sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell’
articolo 14 della l.r. 16/2008
e successive modificazioni e integrazioni e
”, sono soppresse;
- l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “
L’approvazione di tali varianti è di competenza della Regione a norma
della l.r. 36/1997
e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è comprensiva del contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica regionale.
”.