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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009, N. 49 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO – EDILIZIO)

Bollettino Ufficiale n. 22 del 23 dicembre 2015

Art. 4
(Inserimento dell’articolo 3 bis della l.r. 49/2009 )
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 3 bis
(Mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale)
1. In applicazione dell’articolo 5, comma 9, del
Sito esternod.l. 70/2011
convertito dalla
Sito esternol. 106/2011
, sono ammessi interventi di mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale di volumetria non superiore a 200 metri cubi purché collocati in lotti serviti da viabilità carrabile esistente, ancorché di tipo interpoderale, ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 5.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività obbligatoria subordinata a stipula di apposito atto convenzionale avente i contenuti di cui all’articolo 8, comma 2.
”.