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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009, N. 49 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO – EDILIZIO)

Bollettino Ufficiale n. 22 del 23 dicembre 2015

Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole: “
volumetrie esistenti
” sono inserite le seguenti: “
non eccedenti i 1500 metri cubi
”;
- le parole: “
mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1500 metri cubi
” sono sostituite dalle seguenti: “
nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi,
”;
- dopo le parole: “
interventi di ampliamento
” sono inserite le seguenti: “
o di cambio d’uso
”;
- dopo le parole: “
e dei requisiti
” sono inserite le seguenti: “
igienico-sanitari e
”;
- dopo le parole: “
nei limiti
” sono inserite le seguenti: “
della sommatoria degli incrementi
”;
- alla lettera a) dopo le parole: “
per edifici
” sono inserite le seguenti: “
e pertinenze
”;
- alla lettera c bis) le parole: “
un incremento fino ad un massimo di 170 metri cub
i” sono sostituite dalle seguenti: “
per la parte eccedente la soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi
”.
2. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “
e delle pertinenze come definite all’articolo 2, comma 1, lettera f ter)
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole: “
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e
” sono soppresse;
- le parole: “
delle distanze da
” sono sostituite dalle seguenti: “
della distanza di 10 metri dalle
”;
- le parole da: “
e dei requisiti
” fino a: “
in edilizia) e successive modificazioni e integrazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
. Gli interventi di ampliamento delle costruzioni di cui al comma 1 che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.