Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009, N. 49 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO – EDILIZIO)
Bollettino Ufficiale n. 22 del 23 dicembre 2015
Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
1° aprile 2009
” sono inserite le seguenti: “e dell’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
2. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all’inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della
legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla presente legge e tenuto conto dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio.
”.