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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO

Bollettino Ufficiale n. 21 del 2 dicembre 2015

Art. 6
(Modifica all’ articolo 24 della l.r. 12/2015 )
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 12/2015 , è inserito il seguente :
“ 2 bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020. ”.