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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 novembre 2015, n. 18

DISPOSIZIONI DI MODIFICA A NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 novembre 2015

Art. 9
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali), alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituta dalla seguente:
“a) di personale assunto mediante contratti secondo le tipologie, comunque denominate, previste dall’ordinamento per il datore di lavoro privato, nonché di prestazioni professionali di lavoro autonomo. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti, ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica o mutamento d’appartenenza al Gruppo consiliare del Consigliere che ne ha proposto al Presidente del Gruppo il conferimento;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all'articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma ” sono soppresse .
3. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 ter della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal termine della legislatura o dallo scioglimento del medesimo gruppo, al Presidente del Consiglio.
5. Ricevuti i rendiconti, entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.
4. L’articolo 4 quinquies della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
5. L’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
(Determinazione del finanziamento per le spese di personale)
1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri, corrisponde al valore individuato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è pari a euro 58.571,44 per ciascun Consigliere.”.
6. Dopo l’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 7 bis
(Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, mediante il suo Presidente, trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 , ai Presidenti dei Gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi Gruppi.
2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, l’Ufficio di Presidenza può disporre l’obbligo di restituzione delle somme, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche in particolare al fine di ridurre i potenziali effetti negativi sui contratti in essere del personale dei Gruppi, mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al Gruppo fino ad un massimo dell’80 per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del Gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il Gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.
3. La restituzione secondo le modalità previste dal presente articolo non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e successive modificazioni e integrazioni.”.
7. Alla fine del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Ferma restando l’autonomia regolamentare della Giunta regionale, nel caso di utilizzo da parte del Presidente del Consiglio o di suo delegato dell’autovettura istituzionale e di rappresentanza, di cui all’articolo 9, comma 3 bis, per gli spostamenti tra il luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora debitamente autocertificata e la sede assembleare ovvero per recarsi dal medesimo luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora, in svolgimento del mandato presidenziale, in altri luoghi, è effettuata una trattenuta mensile, onnicomprensiva, pari all’importo derivante dalla moltiplicazione di euro 7,00 per il numero di chilometri, autocertificato dall’interessato, di distanza tra il luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora e la sede assembleare. In caso di non coincidenza delle tre sedi viene autocertificata la distanza maggiore.”.
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il Consiglio regionale può detenere, oltre all’autovettura di servizio, una sola autovettura istituzionale di rappresentanza assegnata al Presidente del Consiglio, utilizzata anche dagli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, per fini istituzionali, in rappresentanza dell’Assemblea. ”.
9. L’articolo 15 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
(Assicurazioni infortuni)
1. Ferma restando una quota, trattenuta mensilmente, a carico di ciascun Consigliere, pari, complessivamente, su base annua, allo 0,25 del premio individuale annuo lordo, i Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale per la restante quota, contro i rischi di morte da infortunio, di invalidità permanente e di inabilità temporanea conseguenti ad infortunio o dipendenti da malattia, per un valore pari rispettivamente allo 0,6 dell’ammontare complessivo dell’indennità di carica teoricamente spettante, per la durata quinquennale della legislatura, nel momento di stipulazione della polizza in caso di morte e allo 0,8 in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità temporanea i Consiglieri sono assicurati per una somma giornaliera pari allo 0,6 della somma decurtata a ciascun Consigliere ai sensi dell’articolo 3, comma 1. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico. I beneficiari delle somme garantite in caso di morte degli assicurati sono esclusivamente gli eredi legittimi. ”.
10. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 recante modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 , non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.
11. L’articolo 21 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla l.r. 35/2011 , ma ancora applicato ai sensi e per gli effetti della stessa legge nei confronti dei Consiglieri o dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura, è sostituito dal seguente:
“Articolo 21
(Accertamento dell'inabilità permanente mediante la nomina di un collegio medico)
1. L’Ufficio di Presidenza, a seguito d’istanza di parte, provvede, mediante la nomina di un collegio medico, ad accertare l’eventuale sussistenza dei requisiti di inabilità permanente al lavoro di cui all’articolo 20. Il collegio medico è composto da un medico specialista in medicina legale e da un medico di area clinica la cui specializzazione sarà proposta dal medico legale sulla base della patologia in maggior misura correlata allo stato di presunta inabilità lavorativa. Il Consigliere interessato ha la facoltà di nominare un proprio medico di fiducia che farà parte del medesimo collegio.
2. In ogni caso, i componenti il collegio sono scelti fra professionisti operanti in enti o strutture pubbliche previa dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con l’operato da svolgere.
3. Il collegio medico, valutata la documentazione clinica e, se ritenuto necessario, visitato l’interessato, redige una relazione scritta. L’Ufficio di Presidenza delibera il riconoscimento della corresponsione del vitalizio per inabilità nel caso in cui il collegio riconosca l’inabilità permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
4. Il riconoscimento dell’assegno vitalizio per inabilità permanente potrà essere oggetto di rivalutazione dopo tre anni e diventerà definitivo dopo due conferme consecutive.
5. Qualora la decisione di cui al comma 3 sia positiva, l'assegno compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.
6. Ai componenti il collegio compete un compenso commisurato al tempo impiegato in analogia alle vacazioni previste per i periti e gli esperti durante le procedure processuali. ”.
12. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla l.r. 35/2011 , non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.
13. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 2 ter
(Principi contabili e strumenti di programmazione)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 bis, commi 2 e 3, nella definizione del regolamento di contabilità del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, l’Ufficio di Presidenza, al fine di adeguare il medesimo ai principi contabili riguardanti gli organismi strumentali ed ai principi contabili generali e applicati allegati di cui all’articolo 67, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, tiene conto del metodo della programmazione così come previsto nel presente articolo. Rimane ferma, così come delineata nella presente legge, l’autonomia nella gestione delle entrate, delle spese, delle variazioni e, in generale, per la determinazione, l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’organo. Il regolamento di contabilità definisce, inoltre, una contabilità finanziaria ed una contabilità economico patrimoniale che, semplificata, consente, comprendendo anche i risultati della gestione, il consolidamento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 8, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, con il bilancio della Regione.
2. La programmazione adottata dall’Ufficio di Presidenza in carica durante una legislatura non può vincolare la programmazione dell’Ufficio di Presidenza in carica nella legislatura successiva.
3. Sono strumenti di programmazione dell’Assemblea:
a) la relazione programmatica di legislatura adottata dall’Ufficio di Presidenza di norma nei primi novanta giorni della legislatura definita in coerenza con quanto previsto all’articolo 8;
b) il bilancio di previsione, di durata quinquennale, che può essere predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
c) il programma operativo contenente gli indirizzi conferiti all’apparato servente che può essere corredato da uno schema predisposto secondo i criteri previsti all'allegato n. 12 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
d) le variazioni di bilancio di cui all’articolo 11.
4. L’Ufficio di Presidenza, al fine di monitorare gli indirizzi conferiti con il programma operativo, può definire, in un piano, specifici indicatori.
5. Gli strumenti di programmazione possono essere contenuti anche in un unico provvedimento deliberativo. ”.
14. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 4 ter
(Uso della divisa)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.
2. La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione.
3. La divisa non può essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio. ”.
15. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, é aggiunto il seguente:
“1 bis. Fanno parte del fabbisogno dell’Assemblea, tra le altre, le spese elencate all’articolo 2 bis.”.
16. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il bilancio dell’Assemblea costituisce un'unica unità di voto nell’ambito del bilancio della Regione.”.
17. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno e della conseguente formazione del bilancio il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza si avvalgono dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura secondo le modalità e i termini definiti nel regolamento di contabilità.”.
18. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o del Revisore interno dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “interno dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 12 bis istituito in conformità a quanto previsto all’Sito esternoarticolo 72, comma 1, del d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni”.
19. Alla fine del comma 6 septies. dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “sino alla sottoscrizione del relativo contratto nazionale e, comunque, nei limiti di quanto previsto al comma 6 quinquies.”.
20. Il comma 1 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di vigilare, in particolare, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle risorse messe a disposizione dell’Ufficio di Presidenza, dei Gruppi consiliari e degli organismi statutari incardinati presso l’Assemblea, in applicazione dell’articolo 47, comma 2, dell’articolo 67, comma 1 e dell’Sito esternoarticolo 72, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell’ambito di un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del terzo rendiconto finanziario successivo alla data della nomina. Ciascun Revisore può essere consecutivamente rinnovato, a partire dalla prima nomina successiva all’entrata in vigore della presente norma ed alla prima costituzione dell’elenco, una sola volta. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.”.
21. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve avere maturato un’esperienza, per almeno tre anni, come Revisore dei Conti presso le Assemblee legislative regionali o, in alternativa, deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a) possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;
b) abbia maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al Sito esternodecreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’Sito esternoarticolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34 ), cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di Revisore dei Conti presso le Regioni italiane o gli enti del settore regionale allargato della Liguria. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.”.
22. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della VII Commissione” sono sostituite dalle seguenti: “della V Commissione”.
23. La lettere d) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“d) formula pareri e redige una relazione sulla proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa e rende pareri, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, sulle deliberazioni assunte ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 6;”.
24. Dopo la lettera f) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“fbis) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 converito dalla Sito esternol. 213/2012 , che, ferme restando le dotazioni strumentali e logistiche, che rimangono a carico dell’Assemblea, il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il funzionamento, non ecceda il parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l’importo complessivo da erogare non ecceda euro 5000,00 per Consigliere oltre ad euro 0,05 per abitante;
f ter) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012 , che il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il personale, non ecceda il parametro di virtuosità individuato, sulla base dei valori contrattuali nel tempo vigenti, in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l’importo complessivo da erogare non ecceda, per ciascun Consigliere regionale, il costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa.”.
25. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“5 bis. A decorrere dalla X legislatura, il Collegio verifica il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, che il contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, ripartito dall’Ufficio di Presidenza tra i suoi componenti:
- corrisponda al proprio limite di spesa pari al 25 per cento del finanziamento di cui all’articolo 2, lettera b), della medesima l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- non superi, in ogni caso, le somme liquidate, su base annua, a tale titolo, nell’anno 2014.
5 ter. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Assemblea. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede del Consiglio regionale. Copia dei verbali è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza e al responsabile finanziario dell’Assemblea.”.
26. L’articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 24 bis
(Organismo indipendente di valutazione)
1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo monocratico nominato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, tra soggetti esperti, esterni all’Ente, dotati di professionalità ed esperienza maturata nell’ambito della valutazione delle prestazioni afferenti le Assemblee legislative e le amministrazioni pubbliche in generale, oltre ad un’adeguata conoscenza delle organizzazioni assembleari unita al possesso di capacità e tecniche utili a favorire processi di miglioramento ed innovazione.
2. Per accedere all’incarico è richiesto il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale, unitamente ad una esperienza, almeno triennale, in posizioni di responsabilità, nell’ambito dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione o valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo.
3. Costituiscono cause ostative al conferimento dell’incarico e cause di decadenza dall’incarico stesso le seguenti:
a) essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo primo del titolo II del libro II del Codice penale;
b) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Assemblea Legislativa nel triennio precedente la nomina;
c) ricoprire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Assemblea Legislativa;
d) trovarsi, nei confronti dell’Assemblea Legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) aver riportato, nell’Ente di appartenenza, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell’ambito territoriale ligure;
g) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione;
h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti dell’Ente, con i Consiglieri regionali e con i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
i) essere stato rimosso motivatamente dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;
j) essere, o essere stato nel triennio precedente, Revisore dei Conti presso l’Assemblea legislativa.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea Legislativa;
b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;
c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'articolo 23 bis, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge, in particolare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di attestazione del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.
5. Il compenso spettante al componente dell’OIV è pari ad euro 9.000,00 per ogni anno di attività, unitamente ad un rimborso spese di trasferta, ammesse alle medesime condizioni dei dipendenti regionali, fino ad un massimo di euro 2.000,00 annue.”.