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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 13.
(Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
2. Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .