Art. 13.
(Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’
articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
2. Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.