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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 84.
(Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014 , è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne.”.
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014 , è aggiunta la seguente:
“f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all’articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.”.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014 , sono sostituiti dai seguenti:
“2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A.
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014 , sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.
3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico.
3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .