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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 52.
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009 )
1. L’articolo 6 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Funzioni delle province)
1. Le province svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;
b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63;
c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
d) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
e) collaborano con la Regione all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .