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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 33.
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006 )
1. L’articolo 5 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)
1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:
a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.
2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell’ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .