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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 29.
(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Sito esternoTitolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell’azione pubblica a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .