Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 139.
(Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 )
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province rimettono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione rimette” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.
3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.
4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province impiegano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione impegna” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .