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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 110.
(Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 )
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituto dal seguente:
“1. Il piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.
La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) Sito esternodella l. 157/1992 , ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, Sito esternodella l. Sito esterno157/1992 . In alternativa alla notifica prevista dall'Sito esternoarticolo 10, comma 13, della l. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.
4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.
5. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .