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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 105.
(Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “e di pianificazione,”.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .