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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 9.
(Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)
1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla Sito esternol. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.
3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito.
4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .