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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 80.
(Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro))
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: ”alla Città metropolitana e alle province”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana e le province” e le parole: “svolte ai sensi della l.r. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro di cui all’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .