Art. 8.
(Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)
1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.
2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonchè il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. E’ escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell’
articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 , nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell’
articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 convertito dalla
l. 125/2013 .
4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall’articolo 2 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 5.
5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.
6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.
8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.