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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 5.
(Attribuzione di funzioni alla Regione)
1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:
a) difesa del suolo;
b) turismo;
c) formazione professionale;
d) caccia e pesca.
2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.
3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.
4. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all’emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .