Art. 30.
“Articolo 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7;
b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l’Agenzia;
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;
i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
m) le procedure per l'apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.”.