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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 3.
(Città metropolitana di Genova)
1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.
2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.
3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione dell’atto di propria competenza.
5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.
6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.
7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Genova.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .