Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 2.
(Principi)
1. La Regione nel processo di riordino individua l’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.
2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l’Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l’attribuzione dell’intera funzione ad un unico soggetto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .