Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 152.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di durata triennale” sono sostituite dalle seguenti: “di durata quinquennale”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2”.
3. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all’articolo 6;”.
4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un’attività sportiva in piena sicurezza.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/20 9 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Il Programma stabilisce, inoltre, l’importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l’importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all’articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .