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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 151.
1. L’articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Ulteriori funzioni della Regione)
1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7;
b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
c) l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
e) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l’organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
f) la promozione sportiva per diversamente abili;
g) la promozione dell’attività motoria per la terza età.
2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell’inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .