Art. 151.
“Articolo 6
(Ulteriori funzioni della Regione)
1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7;
b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
c) l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
e) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l’organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
f) la promozione sportiva per diversamente abili;
g) la promozione dell’attività motoria per la terza età.
2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell’inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).”.