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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 125.
(Modifiche dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 )
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.”.
2. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
3. Al comma 11 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
4. Al comma 13 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della stessa provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso territorio provinciale”.

Note del Redattore:

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Comma già rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 22 aprile 2015, n. 13, Parte I, successivamente modificato dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 17 .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 20 maggio 2015, n. 15, Parte I .

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Vedi l'articolo 6 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 che prevede il trasferimento alla Regione dei procedimenti previsti dal presente comma.

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Comma già modificato dall'art. 4 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 30 , successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. 29 dicembre 2020, n.33 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 .