CAPO I
COMPETENZE
Art. 11
(Finalità)
1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un’efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
2. L’attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.
3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12.
(Competenze della Regione)
1. Ai sensi dell’articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.
2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.
3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 13.
(Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’
articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
2. Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.
Art. 14.
“d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);”.
“I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’
articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.
Art. 15.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.
CAPO II
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
Art. 16.
(Omissis)
Art. 17.
Art. 18.
(Omissis)
Art. 19.
(Omissis)
Art. 20.
Art. 21.
(Omissis)
Art. 22.
(Omissis)
Art. 23.
(Omissis)
Art. 24.
(Omissis)
Art. 25.
(Omissis)
Art. 26.
(Omissis)
Art. 27.
(Norme finali e transitorie)
3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della
l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28.
(Omissis)
CAPO I
Art. 29.
“2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel
Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).”.
“3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell’azione pubblica a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.”.
Art. 30.
“Articolo 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7;
b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l’Agenzia;
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;
i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
m) le procedure per l'apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.”.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
“Articolo 5
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)
1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:
a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.
2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell’ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.”.
Art. 34.
1. La rubrica
del Capo III della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA”.
Art. 35.
1. L’articolo16
della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo16
(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d’interesse turistico e comuni turistici)
1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all’utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:
a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all’utenza mediante ricerche on line;
b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera Liguria;
c) informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione;
d) informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.
Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all’opportunità turistica dell’iniziativa.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d’interesse turistico regionale.
3. I requisiti minimi necessari per l’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:
a) gestione della rete IAT dell’area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;
b) attività d’interfaccia con l’Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell’area per cui si chiede il riconoscimento.
4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d’interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le aggregazioni d’imprese turistiche operanti nelle aree d’interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 , il riconoscimento di Distretto turistico.
6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.
7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.
8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d’interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un’area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l’Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.”.
Art. 36.
1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 37.
“Articolo 30
(Sanzioni amministrative)
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della
legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione può affidare ai comuni l’esercizio della vigilanza.”.
CAPO II
Art. 38.
“b bis) per ente competente la Regione Liguria.”.
Art. 39.
(Omissis)
Art. 40.
(Omissis)
CAPO III
Art. 41.
CAPO IV
Art. 42.
Art. 43.
“Articolo 12
(Linee guida)
1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.”.
CAPO V
Art. 44.
1. Al
comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “comunica alla Regione l’avvenuto riconoscimento ai fini dell’inserimento dell’Albo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “provvede all’inserimento nell’Albo di cui al comma 1 con proprio atto”.
Art. 45.
1. Al
comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell’UNPLI delibera la” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
Art. 46.
Art. 47.
“Articolo 5
(Contributi alle Pro Loco)
1. Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 48.
(Norme transitorie e finali)
1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l’autonoma funzione nell’ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.
2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all’
articolo 16, comma 1, della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.
3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.
4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all’
articolo 57 bis della l.r. 32/2014 mediante l’utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).
5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.
6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all’
articolo 12 della l.r. 44/1999 , come modificato dalla presente legge.
Art. 49.
(Norma finale)
1. In tutto il testo della
l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni e
della l.r. 7/2014 i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.
CAPO I
Art. 50.
“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro – ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));”.
Art. 51.
“l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;”.
Art. 52.
“Articolo 6
(Funzioni delle province)
1. Le province svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;
b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63;
c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
d) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
e) collaborano con la Regione all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.”.
Art. 53
“2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall’
articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.”.
Art. 54.
Art. 55.
1. Al
comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Regione e le Province promuovono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove, anche attraverso ARSEL,”.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59
2. Al
comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province,” sono sostituite dalle seguenti: “programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con”.
Art. 60.
Art. 61
1. Nell’intero testo dell’
articolo 57 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: ”la Città metropolitana e le province” e le parole: “i Piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “il Piano metropolitano e i Piani provinciali”.
Art. 62.
Art. 63.
“1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all’articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall’Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all’articolo 83 e dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’
articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio.”.
Art. 64.
Art. 65.
“2 bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.”.
Art. 66.
“b) i Consiglieri provinciali con delega all’istruzione;
b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;”.
Art. 67.
Art. 68.
“2 bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.”.
Art. 69.
2. Al
comma 2 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’
articolo 8 del d.lgs. 13/2013 ”.
Art. 70.
Art. 71.
1. Al
comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e Province” sono sostituite dalle seguenti: “e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province”.
Art. 72.
Art. 73.
1. Al
comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “, anche attraverso ARSEL, esercita”.
Art. 74.
1. Al comma 7 dell’articolo 47, al comma 2 dell’articolo 50, al comma 1 dell’articolo 58 e alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana e le province”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’
articolo 48 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Città metropolitana e alle province”.
Art. 51.
“l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;”.
1.
CAPO II
Art. 75.
CAPO III
Art. 76.
1. Nel titolo
della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e per il lavoro”.
Art. 77
“c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;”.
“f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell’
articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’
articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’
articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di “media education”, rivolte ai giovani e riguardanti l’educazione alla comprensione e all’uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:
1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell’utilizzo della rete e dei social network;
2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;”.
Art. 78.
Art. 79.
“7 bis. Fino all’approvazione della dotazione organica dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:
a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;
b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;
c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.
7 ter. Per le funzioni di cui all’Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.”.
CAPO IV
Art. 80.
2. Al
comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana e le province” e le parole: “svolte ai sensi della
l.r. 52/1993 e
della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.”.
“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro di cui all’
articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.”.
Art. 81.
“e bis) un rappresentante della Città metropolitana;”.
Art. 82.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 83.
(Norma finale)
1. In tutto il testo della
l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni,
della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e
della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.
CAPO I
Art. 84.
1. Il primo periodo del
comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014 , è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne.”.
“f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all’articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.”.
“2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A.
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.”.
“3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.
3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico.
3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
“3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore.”.
Art. 88.
Art. 89.
2. Al
comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014 , le parole: “La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”.
“4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull’attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell’esercizio.”.
Art. 90.
Art. 91.
“2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.”.
3. Al
comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014 , le parole: “e la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo…..”” sono sostituite dalle seguenti: “, la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo…..”, nonché l’eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.”.
Art. 92.
“5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa.”.
Art. 93.
Art. 94.
1. Al
comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014 , le parole: “Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3”.
Art. 95.
2. Al
comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 , le parole: “Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”.
Art. 96.
Art. 97.
“1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.”.
3. Alla lettera b) del comma 5
della l.r. 8/2014 , le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti “della carta ittica”.
Art. 98.
1. Al
comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2014 , le parole: “Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”.
Art. 99.
Art. 100.
Art. 101.
Art. 102.
“Articolo 25
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)
1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.”.
Art. 103.
“6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
CAPO I
Art. 104.
1. Il secondo capoverso del
comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.”.
Art. 105.
1. Al
comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “e di pianificazione,”.
“4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.”.
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108.
Art. 109.
1. La rubrica dell’
articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Piano faunistico-venatorio)”.
2. Al
comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA”.
3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all’articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della
l. 157/1992 :
a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
b) la delimitazione della zona delle Alpi;
c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.”.
“6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.”.
Art. 110.
“1. Il piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.
La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c)
della l. 157/1992 , ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16,
della l. 157/1992 . In alternativa alla notifica prevista dall'
articolo 10, comma 13, della l. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.”.
3. Al
comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.
“7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.”.
Art. 111.
1. Al
comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale” e la parola: “provinciale” è soppressa.
Art. 112.
1. Al
comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province, su parere dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare”.
2. Al primo capoverso del
comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “esercitate dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “coordinate dalla Regione” e al secondo capoverso le parole: “della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione sentito l’ISPRA”.
Art. 113.
“1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell’arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l’attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.”.
Art. 114.
Art. 115.
2. Al
comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su richiesta dell’ISPRA”.
3. Al
comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione previo parere e con le prescrizioni dell’ISPRA”.
Art. 116.
Art. 117.
1. Nel primo capoverso del
comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e nel secondo capoverso la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 118.
1. Al
comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina”.
“5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.”.
4. Al
comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale”.
6. Al
comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può” e le parole: “dalle Province stesse” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione stessa”.
Art. 119.
“3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'
articolo 12, comma 4, della l. 157/1992 , che viene riportata nel tesserino venatorio.”.
Art. 120.
“2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all’approvazione del Piano faunistico-venatorio.”.
3. Al
comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti” sono soppresse.
4. Al
comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ”Amministrazione provinciale” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e la parola: “interessata” è soppressa.
Art. 121.
1. Al
comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria” sono sostituite dalle seguenti: “al piano faunistico venatorio regionale”.
Art. 122
“f bis) si occupano delle attività operative connesse all’applicazione dell’articolo 30, comma 5.”.
5. Ai commi 4 e 6 dell’
articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 123.
Art. 124.
Art. 125.
“1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.”.
2. Ai commi 2 e 5 dell’
articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 126.
Art. 127.
2. Al
comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province.” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni.”.
Art. 128.
“4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l’ubicazione dell’appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.”.
Art. 129.
Art. 130.
“2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.”.
Art. 131.
1. Al
comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.
Art. 132.
“1. La Regione, previo parere dell’ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’
articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 133.
2. Alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “pittima reale (Limosa limosa)” sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: “gazza (Pica pica); ghiandaia (Garrulus glandarius); cornacchia nera (Corvus corone); porciglione (Rallus aquaticus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax)”.
Art. 134
1. Al
comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “garantiscono” è sostituita dalla seguente: “garantisce”, le parole: “Provincia interessata” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e l’ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: “Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “dalle Province” sono soppresse.
“2 bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regolamenta la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla
l. 157/1992 , ai sensi dell'
articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.”.
“3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate “a rischio agricolo” possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.”.
16. Al
comma 16 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l’autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell’azienda venatoria.” sono sostituite dalle seguenti: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria.”.
Art. 135.
1. Al
comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province indipendentemente dalle” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, in deroga alle” e la parola: ”possono” è sostituita dalla seguente: “può”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “provvedono” è sostituita dalla seguente: “provvede”, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
6. Ai commi 4 e 5 dell’
articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 4 le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.
Art. 136.
1. Ai commi 1 e 3 dell’
articolo 37 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 137.
Art. 138.
“2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.”.
“La Commissione opera a titolo gratuito.”.
6. Al
comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province organizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza” e le parole: “per tutte le Province” sono soppresse.
Art. 139.
1. Alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale” sono soppresse.
2. Al
comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province rimettono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione rimette” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.
3. Al
comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.
4. Al
comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province impiegano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione impegna” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.
Art. 140.
1. Al
comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina”, le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata” e dopo le parole: “articolo 42” sono inserite le seguenti: “comma 1, lettera c),”.
Art. 141.
1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’
articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.
2. Nel primo capoverso del
comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province a svolgere” sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: “Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale” sono sostituite dalle seguenti: “La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale”.
4. Al
comma 6 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province possono stipulare accordi con altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare accordi con altre Regioni”.
5. Al
comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “disciplinano” è sostituita dalla seguente: “disciplina”.
Art. 142.
Art. 143.
1. Al
comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalla seguente: “dalla Regione” e la parole: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 144.
1. Al
comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “All’accertamento” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”.
2. Al
comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “I proventi” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”.
Art. 145.
“c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;”.
Art. 146.
2.
CAPO I
Art. 147.
7. Gli articoli 12 e 14
della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
CAPO II
Art. 148.
CAPO III
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)
Art. 149.
(Modifiche della
legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))
CAPO I
Art. 150.
“e) all’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all’
articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;”.
Art. 151.
“Articolo 6
(Ulteriori funzioni della Regione)
1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7;
b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
c) l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
e) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l’organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
f) la promozione sportiva per diversamente abili;
g) la promozione dell’attività motoria per la terza età.
2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell’inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).”.
Art. 152.
“h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all’articolo 6;”.
“l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un’attività sportiva in piena sicurezza.”.
“3. Il Programma stabilisce, inoltre, l’importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l’importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all’articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.”.
Art. 153.
Art. 154.
Art. 155.
1. Nella rubrica dell’
articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dei contributi straordinari per eventi naturali” sono soppresse.
Art. 156.
Art. 157.
“01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.”.
Art. 158.
Art. 159.
Art. 160.
Art. 161.
(Norma transitoria)
1. Il programma regionale di cui all’
articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.
2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all’
articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all’articolo 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1.
CAPO I
Art. 162.
Art. 163.
1. Ai commi 2 e 3 dell’
articolo 5 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”.
Art. 164.
Art. 165.
“Articolo 12
(Procedure)
1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi.”.
Art. 166
“2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.
Art. 167.
Art. 168.
Art. 169.
3.