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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 aprile 2015, n. 12

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
1. Alla fine della lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché in materia di abbattimento di barriere architettoniche e localizzative”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale, entro il termine fissato negli accordi od intese approvati in sede di Conferenza Unificata per l’adozione di modulistica unificata e standardizzata relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia, definisce i contenuti di tale modulistica e dei rispettivi atti ed elaborati da allegare per quanto concerne gli aspetti demandati alla normativa regionale in relazione alle sue specificità. I comuni sono conseguentemente tenuti ad adeguare la modulistica in uso in conformità ai sopracitati atti statali e regionali.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel secondo elenco relativo agli interventi all’esterno degli edifici, nella lettera i) le parole: “non comportanti opere edilizie ” sono sostituite dalle seguenti: “e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria”. (2)

Con sentenza n. 231/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera 0a) dopo le parole: “degli edifici” è inserita la seguente: ”e” e le parole: “e non siano interessate le parti strutturali dell’edificio” sono soppresse;
- alla lettera b) le parole: “o la demolizione di manufatti e costruzioni” sono soppresse.
5. All’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente nei termini indicati all’articolo 83.”;
- la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) l’accorpamento o il frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione d’uso;”;
- la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 83;”;
- alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: “la trasformazione” sono inserite le seguenti: “d’uso ”;
- alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le parole: “nel rispetto dei parametri e delle condizioni stabiliti dallo strumento urbanistico comunale”.
6. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ivi compresi” sono sostituite dalla seguente: “nonché” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”. (5)

Con sentenza n. 231/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

7. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “unità immobiliari” sono inserite le seguenti: “in funzione dell’incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1,” e dopo la parola: “valore” sono inserite le seguenti: “medio di mercato”.
8. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: “ivi compresi gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”;
“i bis) l’installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purchè non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate.”.
9. Al comma 01 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole: “di cui all’articolo 7 ” sono inserite le seguenti: “che non interessino le parti strutturali dell’edificio ”;
- dopo le parole: “in materia antisismica” sono inserite le seguenti: “di sicurezza, igienico-sanitaria”;
- dopo le parole: “rendimento energetico nell’edilizia ”sono inserite le seguenti: “fermo restando l’obbligo di corredare la comunicazione di inizio dei lavori (CILA) delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati ove gli interventi interessino immobili sottoposti a vincoli culturali, paesaggistici od ambientali o di richiederne l’acquisizione con le modalità di cui ai commi 2 bis e 2 ter. Tale comunicazione è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo di costruzione ove dovuto ai sensi dell’articolo 39, comma 2 bis”;
- l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“La data di fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della CILA o dalla data di sua efficacia ai sensi del comma 2 ter e deve essere comunicata al Comune entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00. Ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale quest’ultima è tempestivamente inoltrata dall’Amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.”.
10. Al comma 03 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “la mancata” sono inserite le seguenti: “presentazione della” e le parole: “comunicazione dell’inizio dei lavori” sono sostituite dalla seguente: “CILA”.
11. Al comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole: “in quanto le opere riguardino le parti strutturali dell’edificio”;
“e) la ristrutturazione edilizia come definita dall’articolo 10 comportante incrementi della superficie all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio con contestuali modifiche all’esterno, nonché nell’ipotesi di trasformazione d’uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile;”;
- la lettera n bis) è abrogata.
12. Al comma 2 bis dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “presentazione della” e dopo le parole: “contestualmente alla presentazione della” sono inserite le seguenti: “CILA o della”;
13. Al comma 2 ter dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “presentazione contestuale della” sono inserite le seguenti: “CILA o della” e le parole: “la SCIA diviene efficace” sono sostituite dalle seguenti: “la CILA e la SCIA diventano efficaci”.
14. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “relazione tecnica” sono inserite le seguenti: “comprensiva di elaborati grafici”.
15. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d’uso” sono inserite le seguenti: “aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto articolo 21 bis, comma 1, lettera f),”. (7)

Con sentenza n. 231/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

16. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Varianti in corso d’opera)
1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti in corso d’opera a permessi di costruire, DIA e SCIA che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 44, comma 2, che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente od operante in salvaguardia e siano precedute dall’acquisizione degli atti di assenso nulla-osta o pareri prescritti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente, dell’assetto idraulico ed idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio e dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica.
2. Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 possono anche essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, a condizione che sia attestata la loro conformità urbanistico-edilizia anche con apposito elaborato grafico, in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 37, comma 4, lettera b), o di cui all’articolo 26, comma 10, o di cui all’articolo 21 bis, comma 9, e purchè siano precedute dalla acquisizione degli atti indicati al comma 1. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di CILA di cui all’articolo 21 bis, comma 01, semprechè rientranti nei limiti fissati all’articolo 7, possono essere eseguite, purchè attestate con apposito
elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 01.
3. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova DIA o SCIA da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante.”.
17. Al comma 13 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché” sono soppresse.
18. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso” sono aggiunte le seguenti: “o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori o qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’Amministrazione o dell’Autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.
19. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche da realizzare in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga altresì alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta preesistente, fermo restando, nel caso di interventi aventi ad oggetto insediamenti commerciali, il rispetto della vigente normativa regionale di settore.”.
20. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
“a) un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi dell’articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all’interno di unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisori; ”;
- la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d’uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile;”.
21. All’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
“g bis) gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati. ”;
- al comma 2 bis le parole: “7, comma 2, lettera 0a)” sono sostituite dalle seguenti: “21 bis, comma 01”, le parole: “un aumento della superficie calpestabile” sono sostituite dalle seguenti: “un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all’interno dell’unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie” e alla fine sono aggiunte le parole: “e da applicarsi sulla totalità della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento”.
22. Dopo il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Il responsabile dello SUE, constatata l’inottemperanza all’ingiunzione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 e euro 20.000,00, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati su aree ed edifici di cui all’articolo 40, comma 2, oppure soggetti alle discipline di tutela di cui al comma 3 del medesimo articolo 40. La mancata o tardiva emanazione della suddetta sanzione, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della perfomance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile dello SUE inadempiente.
3 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per acquisire ed attrezzare aree destinate a verde pubblico. ”.
23. Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e bis), eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità dalla stessa.”.
24. Alla fine del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso l’importo minimo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.033,00.”.
25. L’articolo 54 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 54
(Comitato tecnico urbanistico provinciale o metropolitano)
1. Le province e la Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-territoriale e di controllo dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ad esse affidate dalla vigente legislazione regionale si avvalgono di un Comitato tecnico urbanistico composto da:
a) il Dirigente della Provincia o della Città metropolitana competente in materia urbanistico-edilizia o suo delegato, che lo presiede;
b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa sull’ordinamento delle autonomie locali;
c) due dipendenti della Provincia o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a);
d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.
2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) ovvero a Piani Urbanistici Operativi (PUO) comportanti il rilascio da parte della Provincia o della Città metropolitana dell’autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia di paesaggio designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.
3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia o della Città metropolitana, i PUO a norma dell’articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dell’esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.
4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia o del Sindaco della Città metropolitana e dura in carica, sino al rinnovo dell’Organo provinciale o della Città metropolitana e all’insediamento dei rispettivi consigli. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del Sito esternodecreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 1994, n. 444 .
5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del medesimo collegio, nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera c).
6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.
7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie, del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala dell’adunanza durante la trattazione delle pratiche.”.
26. Dopo l’articolo 62 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 62 bis
(Sanzioni pecuniarie per violazione della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))
1. Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative sono stabilite all’articolo 19 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni.”.
27. Alla fine del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1.”.
28. I comitati tecnici urbanistici delle province istituiti ed in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 della l.r. 16/2008 restano in carica fino all’insediamento delle nuove Amministrazioni provinciali.

Note del Redattore:

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma .

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.