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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 aprile 2015, n. 12

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015

Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
1. L’articolo 12 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
(Alberi monumentali)
1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Per albero monumentale si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze storiche private.
3. La Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, redige l’elenco regionale sulla base dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato cui compete, ai sensi della Sito esternolegge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e successive modificazioni e integrazioni, la gestione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. ”.
2. All’articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 13 è abrogato;
- il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali di cui all’articolo 12 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 4, della Sito esternol. 10/2013 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Note del Redattore:

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma .

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Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente trattino.

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Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.