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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 80.
(Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali)
1. Fino all’approvazione del PUC a norma della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge:
a) per i comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque dei divieti e delle limitazioni stabilite agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997 come introdotti dalla presente legge:
1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della l.r. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdF), agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e alle varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento (PTC) di livello regionale, metropolitano e provinciale;
2) la normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia;
3) le norme regionali elencate all’articolo 82, comma 1, lettera b), della presente legge, ad esclusione della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante all'articolo 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici); (14)

Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

b) per i comuni dotati di PUC già approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III e IV, ed al Titolo V della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, salvo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della presente legge.
2. Fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico:(7)

Comma così modificato dall'art. 30 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

1) fermo restando quanto previsto al comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni le varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate su iniziativa della Regione oppure dei comuni. L’approvazione di tali varianti è di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, salvo il caso di varianti ai vigenti PTC di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi. In tali ipotesi l’approvazione delle varianti è di competenza della Giunta regionale ed è preceduta dall’acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti al PTCP riguardino aree già assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:
a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;
b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;
c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell’assetto insediativo;
2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriale vigenti ed operanti in salvaguardia;
4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l’attuazione delle relative previsioni è soggetta a PUO d’interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell’accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi del previgente articolo 75 della l.r. 36/1997;
5) trovano applicazione le disposizioni di cui ai previgenti articoli 74 e 75 della l.r. 36/1997.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .