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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 58.
(Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 50 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 50
(Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo)
1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.
2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:
a) relazione illustrativa che:
1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:
- gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell’assetto geomorfologico e vegetazionale dell’area di intervento;
- la descrizione degli interventi previsti;
2) specifichi i costi presumibili per l’attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;
b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell’area di intervento, documentazione fotografica di veduta d’insieme e di dettaglio dell’area di intervento, indagini e verifiche geologiche, geotecniche e vegetazionali;
c) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell’assetto complessivo dell’area con indicazione:
1) di tutti gli edifici previsti;
2) della sistemazione del terreno;
3) della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;
4) delle zone sottoposte a specifiche azioni di tutela o di riqualificazione paesaggistica;
5) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi di progetto;
6) degli schemi dei prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 ed in numero sufficiente alla piena comprensione del progetto;
7) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;
8) della rispondenza dell’intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
9) della rispondenza dell’intervento alla normativa in materia di efficienza energetica delle costruzioni;
10) dell’eventuale individuazione di sub-distretti o settori di operatività minima, con attribuzione ad essi delle relative previsioni di edificazione ed urbanizzazione, in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali dell’intervento, delle infrastrutture e dei servizi del distretto;
d) specifiche norme di attuazione contenenti l’indicazione:
1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione previsti dal PUO, con i relativi margini di flessibilità da applicarsi nelle fasi di attuazione del progetto, e degli standard urbanistici da conseguire;
2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;
3) delle modalità per l’attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;
4) dei relativi effetti a norma dell’articolo 54;
e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all’operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato od enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;
f) lo schema di convenzione urbanistica avente i contenuti di cui al comma 4;
g) le mappe catastali con l’indicazione delle particelle ricomprese nel PUO, l’indicazione delle eventuali proprietà pubbliche e gli elenchi delle ditte proprietarie degli immobili eventualmente soggetti ad esproprio.
3. Il PUO, nei casi stabiliti dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:
a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico degli immobili necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di interesse esclusivo o generale, ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la diretta esecuzione delle stesse in applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a scomputo, in tutto o in parte, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi previsti dal PUO, oppure la monetizzazione, in tutto o in parte, delle predette aree ed opere, con l’indicazione da parte del Comune della relativa finalizzazione. La monetizzazione è aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso in cui il soggetto attuatore non ceda immobili al Comune e non realizzi opere di urbanizzazione;
b) i termini per la cessione degli immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
c) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
e) le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene, altresì, l’indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4.
6. La convenzione urbanistica approvata e stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori nei registri immobiliari.”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .