Art. 50.
“Articolo 43
(Flessibilità e aggiornamento del PUC)
1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all’articolo 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all’articolo 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all’articolo 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.
2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.
3. Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e sempreché coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della
l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:
a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell’
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale;
b) modifiche per l’adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;
c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, nonché dei distretti di trasformazione, purché non comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.
4. Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici.
5. L’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché della sussistenza delle condizioni di esclusione dell’applicazione della
l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
6. L’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6.
8. Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva l’aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale.
9. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell’aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia.”.