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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 5.
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 4 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
(Pianificazione territoriale di livello provinciale)
1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull’assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale.
2. La pianificazione territoriale di livello provinciale, in coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione socio-economica regionale, definisce l’assetto del territorio provinciale ed individua gli ambiti territoriali destinati alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale.
3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC provinciale).”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .