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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 46.
1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 39 bis
(Conversione in PUC di PRG corredati di disciplina paesistica)
1. I comuni dotati di piani regolatori generali già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 30 aprile 2017, sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC nel rispetto delle condizioni e dei contenuti stabiliti all’articolo 38 bis e secondo la procedura prevista all’articolo 39, previo adeguamento delle previsioni e della relativa disciplina alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché alle sopravvenute normative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia. Decorso infruttuosamente il suddetto termine trovano applicazione le limitazioni stabilite all’articolo 47 bis, comma 2.
2. Entro il 30 ottobre 2015 con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida di supporto tecnico per la conversione dei piani regolatori generali in PUC.”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .