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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 43.
(Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 38
(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC)
1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni il Comune, prima dell’adozione del progetto di PUC, redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC ed il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente.
2. Conclusa la fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base degli esiti di tale fase e delle attività di partecipazione effettuate, il Comune redige il progetto di PUC, contenente anche il rapporto ambientale, e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso, in formato digitale, alla Regione che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia ed alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati.
3. Il Comune, decorsi trenta giorni dall’invio degli atti a norma del comma 2, indice, anche ai fini della procedura di VAS, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni alla quale sono chiamati a partecipare le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2. Nella prima seduta di tale conferenza viene verificata la completezza del progetto di PUC adottato rispetto agli elementi costitutivi del PUC. Gli enti convocati nella conferenza di servizi, entro i successivi dieci giorni, comunicano al Comune la necessità o meno di integrazioni degli atti del progetto di PUC. In caso di comunicazione contenente la richiesta di integrazione degli atti il Comune non può procedere agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5 fino alla avvenuta integrazione di tali atti.
4. Per l’indizione e la gestione della conferenza di servizi il Comune può avvalersi degli uffici della Città metropolitana o della Provincia.
5. A seguito della riscontrata completezza degli atti il progetto di PUC adottato, unitamente al relativo atto deliberativo ed agli elaborati tecnici ad esso allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:
a) è pubblicato, anche ai fini della procedura di VAS, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è divulgato mediante effettuazione di udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) è inviato, in formato digitale, alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di gestione interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni od enti.
6. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale, da assumere entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, lettera a), pena la decadenza automatica del PUC adottato. Tale deliberazione comunale deve contenere anche l’esplicitazione delle modifiche al progetto di PUC adottato apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e non è soggetta ad una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che l’accoglimento delle osservazioni comporti la riadozione del progetto di PUC.
7. In parallelo all’effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune convoca una o più sedute della conferenza di servizi di cui al comma 3 per l’illustrazione del progetto di PUC e per la programmazione del calendario delle sedute per l’esame del progetto di piano sotto i vari profili. La conferenza di servizi si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a) ed è preceduta dalla formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti partecipanti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti partecipanti alla conferenza di servizi nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alle amministrazioni ed enti partecipanti.
8. Il Comune, sulla base dei pareri di cui al comma 7, entro il termine di novanta giorni dalla data del verbale conclusivo della conferenza di servizi, assume la deliberazione consiliare di adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e di controdeduzione ai rilievi di carattere propositivo, la quale contiene la dichiarazione di sintesi prevista nell’ambito della procedura di VAS. Tale deliberazione, ove contenga modificazioni del progetto di PUC conseguenti all’obbligo di adeguamento a rilievi di carattere vincolante oppure contenga modificazioni non sostanziali che recepiscano rilievi di carattere propositivo, non è assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui ai commi 2 e 5. La deliberazione consiliare, non appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla Regione unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PUC.
9. La Regione approva il PUC con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 8, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l’approvazione del PUC comporti anche l’approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all’approvazione del PTR il ridetto termine di sessanta giorni decorre dall’acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della legge regionale di revisione organica della presente legge. L’approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e della ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS, nonché sulla base della valutazione delle controdeduzioni comunali relative ai rilievi di carattere propositivo contenuti nei pareri resi a norma del comma 7. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei rilievi aventi carattere vincolante contenuti nei ridetti pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento.
10. Il PUC approvato ed il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune nel relativo sito informatico e nel BURL, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è altresì pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale.
11. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale nel BURL e di suo inserimento nel sito informatico della Regione.”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .