Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 38.
(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 33 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 33
(Carico urbanistico)
1. Il carico urbanistico che determina il fabbisogno di servizi ed infrastrutture è definito dal PUC sulla base di approfondite e adeguate analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l’ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all’articolo 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, nonché degli abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico e della dotazione depurativa e della capacità di smaltimento dei rifiuti. Il carico urbanistico relativo ai servizi di valenza sovracomunale e per grandi attrezzature di interesse generale esistenti e previsti dal piano è determinato sulla base degli addetti e degli utenti mediamente presenti secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 34.
2. Il PUC, al fine della determinazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all’articolo 32, provvede alla definizione analitica del carico urbanistico come indicato al comma 1, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i seguenti criteri di riferimento:
a) per la determinazione della capacità insediativa residenziale, in funzione:
1) del numero dei vani delle abitazioni primarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;
2) del numero dei vani delle abitazioni secondarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;
3) della superficie agibile delle abitazioni previste dal piano, assumendo, salvo diversa dimostrazione in funzione delle tipologie residenziali previste dal piano, il parametro di 25 metri quadrati per abitante;
b) per la determinazione della capacità delle strutture per l’ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;
c) per la determinazione degli addetti delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche e commerciali esistenti e previste dal piano, in funzione della superficie agibile delle strutture esistenti e di quelle previste dal PUC, nonché della superficie delle aree esterne esistenti e previste dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento produttivo;
d) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie coperta dei fabbricati esistenti destinati alla produzione e della superficie agibile dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni produttive previste dal piano e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento, salvo quanto stabilito alla lettera a) per i fabbricati ad uso abitativo;
e) per la determinazione degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, in funzione della superficie agibile per gli insediamenti direzionali e terziari e della superficie netta di vendita per le strutture della grande distribuzione commerciale, secondo le densità stabilite dal piano in funzione della tipologia degli insediamenti e delle tipologie merceologiche.
3. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è dimensionato in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, sulla base del carico urbanistico come sopra definito e secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all’articolo 34.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .