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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 37.
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con riferimento all’intero territorio comunale ed in base ai” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di riqualificazione” sono inserite le seguenti: “e di completamento”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in funzione anche delle modalità di intervento previste a norma del comma 5, lettera b), del medesimo articolo” sono soppresse.
4. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “di riqualificazione” sono inserite le seguenti: “e di completamento” e dopo le parole: “spetta al PUC” sono inserite le seguenti: “, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale,”.
5. I commi 7 e 8 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .