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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 29.
(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 25 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Descrizione fondativa del PUC)
1. La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.
2. La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, riferite:
a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità, assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC;
b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;
c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;
d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;
e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali, comprensivo dell’illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.
3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso:
a) il grado di suscettività al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosità, sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2;
b) il grado di vulnerabilità del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, storico-archeologici, climatici, naturalistici, agroforestali ed infrastrutturali, nonché i vincoli operanti sul territorio;
c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di eventuale trasformazione;
d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilità con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovracomunale;
e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico e per l’individuazione degli edifici di valore architettonico e di quelli meritevoli di riqualificazione.
4. I comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale.”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .